martedì 6 novembre 2007

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati

Ai sensi dell'art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 e successive modifiche, il praticante che intende iscriversi per la prima volta nel Registro Speciale deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione egli ha la residenza ovvero a quello presso cui è iscritto il proprio dominus ; in tale ultimo caso il praticante dovrà eleggere domicilio nello studio dove svolge la pratica.
È consentita l’iscrizione al Registro Speciale esclusivamente al laureato in Giurisprudenza, ossia colui il quale ha conseguito il diploma di laurea al termine di un corso di durata non inferiore ad anni quattro secondo quanto previsto dall’ordinamento pre-vigente, ovvero al laureato con Laurea Specialistica in Giurisprudenza (Classe 22/S) o Laurea Magistrale, ossia colui il quale ha conseguito il titolo di secondo livello al termine di un corso di durata non inferiore ad anni cinque (tre più due) secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento.
Per sostenere l' esame di avvocato tra due anni è necessaria l'iscrizione entro il 10 novembre.
E’ prevista, ai fini della pratica forense, la frequentazione dei corsi di formazione organizzati dalla locale Scuola Forense: la partecipazione ai corsi costituisce un elemento di valutazione per il rilascio del certificato di compiuta pratica e consente al Praticante di contenere le sue presenze alle udienze nel numero di 20 in luogo delle 30 previste all’art. 18 del presente regolamento.-
La frequenza alla scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione.-
Il programma di insegnamento verterà sulle materie d’esame previste dalla legge e sulle materie oggetto delle prove scritte; i relativi corsi avranno un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense e sarà stabilito un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari che con il sostegno di professionisti di provata esperienza daranno vita alla trattazione di casi pratici e simulacri processuali.-
E’ fatto obbligo però al Praticante, nel biennio di pratica, di frequentare uno dei corsi di deontologia forense che saranno organizzati dalla Scuola Forense e/o dal Consiglio dell’Ordine.-
Il Praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constatare nel verbale di udienza la propria presenza. Il Praticante potrà documentare, ai fini dello svolgimento della pratica forense, massimo due udienze (non di mero rinvio) al giorno e un numero minimo di trenta udienze per ciascun semestre, delle quali almeno la metà dinanzi al Tribunale e/o dinanzi alla Corte di Appello.-
Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle trenta semestrali richieste dalla legge e con i criteri imposti da questo regolamento, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante, di concerto con il suo dominus, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.-