mercoledì 8 settembre 2010

Vendita Di Cosa Futura

La vendita di cosa futura ha per oggetto una cosa che non esiste al momento della conclusione del contratto. Le parti,difatti, prevedono che la cosa verrà ad esistenza successivamente. L’articolo 1472 disciplina questa forma di vendita e dispone che” nella vendita che ha per oggetto una cosa futura l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza”.
Tale principio è contenuto anche nell’articolo 1348. La dottrina ha dibattuto, a lungo, sulla natura giuridica della vendita di cosa futura. Da una parte si ritiene che si tratti di un contratto con effetti obbligatori immediati ed a effetti reali differiti. Altri autori,invece, ritengono che sia un negozio a consenso anticipato e non una vendita obbligatoria.
Nel negozio a consenso anticipato verrebbe a mancare uno degli elementi essenziali,cioè l’oggetto.
Tale ultima impostazione ha suscitato notevoli dubbi anche nella Suprema Corte