mercoledì 4 aprile 2012

Società cancellata e sopravvenienze attive

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La Suprema Corte,a Sezioni Unite 9 aprile 2010 n.8426,ha posto fine alla diatriba sorta in dottrina ed in giurisprudenza sull'efficacia della cancellazione.
La cancellazione,secondo i giudici di Piazza Cavour , ha sia natura costitutiva sia dichiarativa.
La cancellazione ha efficacia costitutiva nei soli casi previsti dall'articolo 2193 del codice civile; è , invece , dichiarativa nel caso disciplinato dall'articolo 2191 del codice civile.
La cancellazione , nel caso di specie, è dichiarativa poichè è stata effetuata senza le condizioni richieste dalla legge. Tra le condizioni di legge richieste vi è la chiusura della fase di liquidazione.
La liquidazione,quando vi sono sopravvenienze attive o passive, non è stata chiusa in modo legittimo . Difatti i liquidatori non hanno liquidato i tutti beni appartenenti alla società. Dunque la società non la si può ritenere estinta,a causa del c.d. Bene dimenticato.
I soci o chiunque vi abbia interesse dovranno presentare un ricorso al Giudice del Registro, per ottenere la cancellazione della cancellazione. Il giudice del registro cancellerà,ai sensi dell'articolo 2191,la cancellazione e riscriverà la società al Registro delle Imprese. I liquidatori dovranno a loro volta liquidare il c.d. Bene dimenticato e riapprovare il bilancio finale di liquidazione .