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La Suprema Corte,a Sezioni Unite 9 aprile 2010 n.8426,ha posto fine alla diatriba sorta in dottrina ed in giurisprudenza sull'efficacia della cancellazione.
La cancellazione,secondo i giudici di Piazza Cavour , ha sia natura costitutiva sia dichiarativa.
La cancellazione ha efficacia costitutiva nei soli casi previsti dall'articolo 2193 del codice civile; è , invece , dichiarativa nel caso disciplinato dall'articolo 2191 del codice civile.
La cancellazione , nel caso di specie, è dichiarativa poichè è stata effetuata senza le condizioni richieste dalla legge. Tra le condizioni di legge richieste vi è la chiusura della fase di liquidazione.
La liquidazione,quando vi sono sopravvenienze attive o passive, non è stata chiusa in modo legittimo . Difatti i liquidatori non hanno liquidato i tutti beni appartenenti alla società. Dunque la società non la si può ritenere estinta,a causa del c.d. Bene dimenticato.
I soci o chiunque vi abbia interesse dovranno presentare un ricorso al Giudice del Registro, per ottenere la cancellazione della cancellazione. Il giudice del registro cancellerà,ai sensi dell'articolo 2191,la cancellazione e riscriverà la società al Registro delle Imprese. I liquidatori dovranno a loro volta liquidare il c.d. Bene dimenticato e riapprovare il bilancio finale di liquidazione .
mercoledì 4 aprile 2012
lunedì 2 gennaio 2012
Il Contratto di Mantenimento
Il contratto di mantenimento natura ed effetti
Il contratto di mantenimento è ad oggi, secondo orientamento giurisprudenziale costante, un contratto atipico. Pertanto si rende necessaria una breve premessa sull'atipicità dei contratti.
L'articolo 1322 del codice civile consente ai privati di determinare autonomamente il contenuto di un contratto; inoltre il secondo comma permette ai privati di adoperare schemi atipici. Lo schema contrattuale è atipico,qualora, non sia previsto dal legislatore .
Lo schema atipico posto in essere dalle parti è egualmente soggetto alle norme generali sul contratto art. 1323 c.c. .
Tale schema,pertanto,dovrà essere sottoposto ad un giudizio di meritevolezza per valutare se l'interesse perseguito sia meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
Tornando al contratto di mantenimento abbiano già detto che trattasi di un contratto atipico,il quale comporta assistenza materiale e morale.
La giurisprudenza, in passato, considerava tale fattispecie contrattuale non come uno schema atipico,ma come una sottospecie del contratto di rendita vitalizia con carattere oneroso.
Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno,invece, evidenziato come le due fattispecie contrattuali abbiano diversi aspetti che li contraddistinguono l'uno dall'altro.
2 Differenze tra mantenimento e rendita vitalizia
Il contratto di mantenimento è continuativo e non periodico, ed ha ad oggetto una prestazione di dare et facere,consistente in un'assistenza materiale,morale e spirituale ( cura della casa,della persona,compagnia,tempo libero); la rendita vitalizia,invece, ha ad oggetto una prestazione di dare denaro o cose fungibili.
La fungibilità della prestazione differenzia ulteriormente i due contratti,poichè nel contratto di mantenimento la prestazione è infungibile. Tale schema contrattuale è difatti caratterizzato dall'intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato ( Cassazione 126650 del 1995).
Pertanto tale obbligo non è trasmissibile agli eredi.
L'unico elemento che accomuna i due schemi contrattuali è l'aleatorietà.
Nel contratto di mantenimento,in particolar modo, l'alea è più accentuata poichè le prestazioni variano in base all'esigenza del beneficiario
Il contratto di mantenimento è ad oggi, secondo orientamento giurisprudenziale costante, un contratto atipico. Pertanto si rende necessaria una breve premessa sull'atipicità dei contratti.
L'articolo 1322 del codice civile consente ai privati di determinare autonomamente il contenuto di un contratto; inoltre il secondo comma permette ai privati di adoperare schemi atipici. Lo schema contrattuale è atipico,qualora, non sia previsto dal legislatore .
Lo schema atipico posto in essere dalle parti è egualmente soggetto alle norme generali sul contratto art. 1323 c.c. .
Tale schema,pertanto,dovrà essere sottoposto ad un giudizio di meritevolezza per valutare se l'interesse perseguito sia meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
Tornando al contratto di mantenimento abbiano già detto che trattasi di un contratto atipico,il quale comporta assistenza materiale e morale.
La giurisprudenza, in passato, considerava tale fattispecie contrattuale non come uno schema atipico,ma come una sottospecie del contratto di rendita vitalizia con carattere oneroso.
Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno,invece, evidenziato come le due fattispecie contrattuali abbiano diversi aspetti che li contraddistinguono l'uno dall'altro.
2 Differenze tra mantenimento e rendita vitalizia
Il contratto di mantenimento è continuativo e non periodico, ed ha ad oggetto una prestazione di dare et facere,consistente in un'assistenza materiale,morale e spirituale ( cura della casa,della persona,compagnia,tempo libero); la rendita vitalizia,invece, ha ad oggetto una prestazione di dare denaro o cose fungibili.
La fungibilità della prestazione differenzia ulteriormente i due contratti,poichè nel contratto di mantenimento la prestazione è infungibile. Tale schema contrattuale è difatti caratterizzato dall'intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato ( Cassazione 126650 del 1995).
Pertanto tale obbligo non è trasmissibile agli eredi.
L'unico elemento che accomuna i due schemi contrattuali è l'aleatorietà.
Nel contratto di mantenimento,in particolar modo, l'alea è più accentuata poichè le prestazioni variano in base all'esigenza del beneficiario
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