martedì 25 settembre 2007

Cassazione Sez. 3 n. 18321 del 01-12-2003

Nel corso del fine settimana mi sono giunte alcune richieste da parte di alcuni visitatori del blog riguardo all' ammissibilità del contratto preliminare di compravendita a favore di terzo ed al contratto di opzione a favore di terzo. Una parte della dottrina ammette tale impostazione, così come in giurisprudenza, la Cassazionene nella sent. n. 18321 del 01-12. 2003 stabilisce che: in materia contrattuale, in considerazione del carattere generale del riconoscimento che la norma dell'art. 1411 cod. civ. ha dato del contratto a favore di terzo, la prestazione a vantaggio del terzo puo' essere riferita alle varie situazioni consistenti in un dare, fare o non fare, sicche', per la diversita' di contenuto che puo' assumere l'obbligazione del promittente nei confronti dello stipulante ed a favore del terzo, sino a consentire a quest'ultimo anche l'acquisto di un diritto reale, deve considerarsi ammissibile il contratto preliminare di compravendita a favore di terzo, trattandosi di una particolare forma di fare che si realizza con la prestazione del consenso alla stipulazione del futuro negozio traslativo della proprieta'; nonche', e "a fortiori", il contratto di opzione a favore di terzo, nel caso in cui il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto ( nella forma del contratto preliminare bilaterale o unilaterale ) con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti gia' vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicche' al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perche' a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione e' stata accordata [ Nel fare applicazione del su indicato principio, la S.C. ha nel caso ritenuto corretta la qualificazione formulata dal giudice del merito in termini di contratto a favore del terzo del patto con il quale le parti, nell'ambito di un contratto di compravendita di fondo immobiliare con annesso fabbricato, avevano convenuto che l'acquirente del fondo rimanesse obbligato a trasferire, per una determinata somma ( lire diecimila ), una porzione dell'attuale "barchessa" compravenduta in favore degli eredi maschi del venditore per l'ipotesi in cui la restante proprieta' di quest'ultimo fosse risultata in seguito a costoro comunque trasferita, ed essi avessero inteso ivi costruire un "garage" per una sola macchina; patto ritenuto valido ed efficace in virtu' dell'accordo dei soli stipulanti, senza che di esso sia stato parte anche il terzo beneficiario