giovedì 4 ottobre 2007

SOSTARE SENZA PAGARE: Cass. 9 gennaio 2007

Il dispositivo annulla multe ha un nome, anzi un numero: art. 7 comma 8 del codice della strada. Tale articolo stabilisce che qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, deve riservare su parte della stessa area o su un'altra nelle immediate vicinanze un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Fino a quando mancheranno queste zone franche, sarà possibile sostare senza pagare, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione il 9 gennaio scorso, all'indomani della decisione del Giudice di Pace di Cagliari che sulla base del suddetto principio dichiarava la nullità e l'inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata ed apriva di fatto la controversia. Tale discorso non ha valore nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, o comunque nelle cosiddette zone "A" ed in quelle di partocolare rilevanza urbanistica,individuate e delimitate dalle giunte comunali, nelle quali sussistano esigenze e particolari situazioni di traffico