mercoledì 2 gennaio 2008

PATTO DI FAMIGLIA

La legge del 14/02/2006 n. 55 – Vigente alla G.U. 02/ 11/ 2006 n. 255

Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:
V-bis del patto di famiglia.

L’ articolo 768-bis recita che: “ È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.
La volontà del legislatore è di garantire il trasferimento ( generazionale ) del bene impresa e solo con la modalità del trasferimento da parte del disponente (padre) al figlio preferito. Alla conclusione del patto devono essere presenti tutti i legittimari ( compreso il coniuge), i quali verranno coinvolti dagli effetti negoziali del patto. I legittimari sopravvenuti o sconosciuti possono esercitare l’azione di annullamento entro un anno dalla conclusione del patto, altrimenti l’azione si prescrive. Per quanto riguarda i testimoni alcuni orientamenti ritengono che alla conclusione del patto di famiglia non è necessaria la presenza di testimoni, così come avviene per la donazione[1]. Il patto di famiglia è una convenzione a struttura bilaterale , la quale si perfeziona con l’ accordo tra le parti, mentre gli effetti si produrranno con la morte del disponente[2]. Il patto ha carattere inter vivos per il presente e mortis causa per il futuro.
Il figlio preferito deve liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli art. 536 e ss., almeno che i legittimari non vi rinunzino in tutto o in parte. Oggetto della rinunzia non sono i presunti diritti successori ( è bene precisarlo ), ma il diritto all’immediato pagamento della somma come è per l’appunto liquidata.
I legittimari prescelti e quelli esclusi possono accordarsi tra loro per estinguere l’originaria obbligazione pecuniaria mediante “datio in solutum” oppure anche “novazione”. L’adempimento può essere posticipato rispetto alla stipulazione del patto e dell’ eventuale liquidazione dei legittimari.
Nel caso in cui il coniuge o gli altri legittimari non abbiano partecipato al contratto di trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie , l’art. 768 – sexies prevede espressamente che all’apertura della successione,siano abilitati a richiedere, ai beneficiari, la liquidazione monetaria dei loro diritti in qualità, non già di contraenti, bensì come espressamente sancisce la legge in qualità di terzi. I legittimari non sono parti dell’accordo negoziale, ma per l’appunto terzi.

[1] Una parte della dottrina ritiene che la legge n. 55 del 2006 sia indirizzata a modificare la legge notarile che richiede la presenza dei testimoni all’ atto di donazione e quindi anche in caso di stipula di patto di famiglia . In realtà, nella prassi notarile, si continua ad utilizzare la disciplina della donazione ( riguardo ai testimoni) nel patto di famiglia.
[2] Il patto di famiglia è sottoposto a condizione sospensiva.