lunedì 10 marzo 2008

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA: Il Fondo Patrimoniale


Il fondo patrimoniale rientra tra i regimi patrimoniali della famiglia e viene disciplinato dal nostro legislatore, nel codice civile, agli articoli 167 e ss. La costituzione[1] del fondo patrimoniale viene disposto da uno o da entrambi i coniugi mediante atto pubblico, oppure può essere disposto da un terzo mediante testamento, se invece il terzo dispone il fondo per atto inter vivos è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi. Il fondo patrimoniale può avere ad oggetto solo , ed è bene precisarlo , beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri oppure titoli di credito[2]. L’ utilità del fondo patrimoniale è di far fronte ai bisogni della famiglia , poiché sussiste un vincolo sul bene appartenente al fondo. I coniugi devono amministrare[3] i beni costituenti il fondo patrimoniale, salvo che l’ atto di costituzione non preveda clausole che disciplinano il fondo in maniera diversa. I frutti derivanti dai beni oggetto del fondo patrimoniale devono essere necessariamente utilizzate per i bisogni della famiglia. Uno dei problemi riguardanti il fondo patrimoniale è l’alienazione dei beni del fondo, infatti l’art. 169 c.c. stabilisce che il bene può essere alienato,ipotecato o dato in pegno solo se espressamente previsto nell’atto di costrizione del fondo; inoltre il legislatore sottolinea che nel caso in cui in famiglia siano presenti figli minori, i coniugi possano alienare il bene solamente con l’autorizzazione del giudice, che emette un provvedimento solo qualora vi sia necessità od utilità evidente. Il ricavato derivante dall’alienazione del bene rientra nel fondo?
1) il bene può essere alienato quando il figlio è minore, quindi senza un provvedimento del giudice,qualora sia espressamente previsto nell’ atto di costituzione.
2) Se non è previsto espressamente i coniugi o chiedono l’autorizzazione del giudice oppure attendono la maggiore età del figlio; in alcuni atti di costituzione è previsto che l’alienazione dei beni non può avvenire se non con il compimento del diciottesimo anno d’ età del figlio o dell’ultimo dei figli
[4] .
3) Il ricavato derivante dalla vendita del bene, oggetto del fondo, seconda una buona parte della dottrina non è vincolata al fondo. L ’ art. 167, 1 comma c.c. prevede che i beni oggetto del fondo possano essere solamente beni mobili, immobili e titoli di credito, non rientra il denaro. Sul denaro verrebbe meno quel vicolo derivante dal fondo patrimoniale. Qualora, però, il ricavato venga utilizzato per acquistare uno dei beni o titoli previsti dal legislatore, e rientranti nel fondo patrimoniale, i coniugi mediante consenso negoziale devono disporre un nuovo atto di costituzione che abbia ad oggetto il nuovo bene. Infatti il bene acquistato non può rientrare automaticamente nel fondo .

L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli il giudice può attribuire a questi, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

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[1] La costituzione può essere disposta anche durante il matrimonio.
[2] I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
[3] L’ amministrazione dei beni è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale ( art. 180 ).
[4] Qualora i coniugi abbiano più figli, il bene non potrà essere alienato finchè l’ultimo dei figli non abbia raggiunto il diciottesimo anno.