mercoledì 18 febbraio 2009

La delega di funzioni e la responsabilità nelle imprese

Si definisce soggetto attivo o autore del reato colui che realizza un fatto conforme ad una fattispecie astratta di reato. E’ bene precisare come possa rendersi autore di un reato ogni essere umano. La dottrina ritiene che il soggetto debba avere una capacità penale. I requisiti della capacità penale sono in primis la capacità alla pena ( cioè l’imputabilità ), in secondo luogo la capacità alle misure di sicurezza ( pericolosità sociale). L’immunità, invece, è l’incapacità ad essere assoggettati a conseguenze penali. Il soggetto attivo può compiere due tipologie di reati : i reati comuni e i reati propri. I reati comuni sono i reati che possono essere compiuti da chiunque, mentre i reati propri sono quelli nei quali è richiesto che il soggetto attivo rivesta una specifica qualifica. I reati propri sono nel loro interno ulteriormente distinguibili in propri esclusivi , semiesclusivi e propri ma non esclusivi. Da questa prima analisi appare chiaro come tra gli elementi caratterizzanti dei reati propri vi sia la qualifica soggettiva. La qualifica soggettiva viene distinta dalla dottrina in c.d. formale e funzionale. Tra i due orientamenti, senza dubbio, prevale la teoria funzionale. Attraverso quest’impostazione, infatti, è possibile individuare anche quelle situazioni che, dal punto di vista della qualifica soggettiva, sono poco chiare. La stessa giurisprudenza sostiene la teoria funzionale.. Sulla citata questione sono intervenuti, nel gennaio del 2005, i giudici di piazza Cavour sottolineando come non sia necessaria l’investitura per individuare il soggetto attivo del reato, ma basti l’esercizio delle funzioni. Il legislatore è, inoltre, intervenuto, con il decreto legislativo n. 81 del 2008, fornendoci una nuova nozione di datore di lavoro:” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore resta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La dottrina indica tre figure di datore di lavoro: il datore di lavoro in senso civilistico, il datore di lavoro delegato, il datore di lavoro di fatto. Le altre figure rilevanti sono il dirigente ed il preposto. Il decreto legislativo 81 del 2008 definisce il dirigente come:” la persona che,in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli ,attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. La dottrina , recentemente anche la giurisprudenza,ha più volte sottolineato la sovrapposizione tra datore di lavoro e dirigente anche dal punto di vista della responsabilità penale (Cass. Sez. IV, n. 6277/2008). Il preposto,invece, si colloca in un livello intermedio tra i dirigenti e i lavoratori.Qualora il preposto non abbia ricevuto la delega,in caso di responsabilità,risponderà solo per la mancata informazione ai dirigenti. Nel qual caso,invece la delega sia effettiva sarà destinatario degli obblighi in materia di antinfortunistica come il datore di lavoro e il dirigente. La delega permette di trasferire compiti, originariamente gravanti su un singolo posto in posizione apicale, a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli, rendendo così più efficiente il sistema azienda. È indubbio che la delega può essere utilizzata, talvolta, come strumento per scaricare la responsabilità alle cosiddette "teste di paglia". La Suprema Corte con una pronuncia del 96 tende a distinguere in delega di esecuzione e di funzioni. La prima indica come il titolare, dell'impresa, affidi ad un dipendente compiti meramente attuativi delle proprie decisioni. Nella delega di funzioni, invece, il dipendente viene dotato di poteri deliberativi. La delega, secondo un'impostazione ormai consolidata in dottrina,è un'ipotesi di affiancamento di soggetti quando insorge un caso responsabilità. Nel caso in cui, invece, non vi sia stata una ripartizione delle funzioni con altri soggetti, risponderà dei fatti l'amministratore quale rappresentante legale dell'ente o dell'impresa. Nel nostro ordinamento vige il principio societas delinquere non potest. L’istituto della delega risponde non solo ad un'esigenza organizzativa, ma anche per evitare che i vertici dell'impresa rispondono delle violazioni penalmente sanzionata. Per quanto concerne la forma, la delega deve avvenire mediante forma scritta. Il delegato, infatti, deve essere dotato d'idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento dell'incarico che gli viene assegnato. Nei reati propri, quindi, il delegato risponderà come intraneus. In caso, quindi, di responsabilità del delegato, il delegante risponderà concorsualmente ex art. 40, comma 2 del codice penale. La responsabilità sarà dolosa, qualora sia stato a conoscenza dei fatti idonei a provocare la violazione del delegato. Si tratterà, invece, di responsabilità colposa qualora pur non essendo a conoscenza della violazione, non abbia svolto diligentemente le attività di controllo sul delegato. L'obbligo di controllo riguarda solo il generale andamento dell'attività del delegato e non ogni suo singolo comportamento. Una recente Cassazione ha anche indicato come, nelle grandi imprese, dislocate anche fuori dal territorio nazionale, il delegante sia libero in caso di delega effettiva, tranne nel caso di culpa in vigilando. In conclusione si può ritenere che il legislatore abbia voluto disporre, attraverso il decreto legislativo numero 81/2008, su alcuni principi in materia di antinfortunistica,sui quali già in passato si erano soffermate sia la dottrina che la giurisprudenza. E' stata precisata, poi, la neccessità d'individuare il soggetto attivo del reato ( datore di lavoro, dirigente, ed in taluni casi il preposto) non solo attraverso la qualifica soggettiva, la quale può non essere individuata a causa della presenza di una delega di funzioni. L'istituto della delega, spesso, è stata utilizzata come strumento, da parte dei vertici dell' impresa, per scaricare le proprie responsabilità. E' stato, quindi, necessario individuare anche le condizioni e i limiti della rilevanza penale della delega di funzioni.