giovedì 22 aprile 2010

Il Peculato

L'articolo 314, primo comma, disciplina il reato di peculato. Il reato di peculato è un reato proprio, dunque i soggetti attivi del reato possono essere il pubblico ufficiale e l'incaricato pubblico servizio. L'articolo 357 del codice penale recita che sono pubblici ufficiali : “ coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Il peculato consiste nell'impossessamento e nell'appropriazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di danaro o di altrui cosa mobile per ragioni del suo ufficio. Oggetto materiale del peculato sono la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui. Il denaro è ovviamente la carta moneta e la moneta metallica avente corso legale. La cosa mobile altrui è ogni entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua funzione sociale. Il peculato va distinto dall'appropriazione indebita. I due reati, infatti, si distinguono l’uno dall’altro perche il primo è un reato proprio, mentre il secondo è un reato comune (il quale può essere commesso da “chiunque”). Si discute in dottrina sull'individuazione del bene giuridico da tutelare. Una prima impostazione riteneva che il patrimonio della pubblica amministrazione fosse il bene giuridico da tutelare. Oggi, invece, anche a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali si pone l'accento sulla tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione. Dunque l'interesse patrimoniale della pubblica amministrazione verrebbe tutelato, in maniera indiretta, attraverso il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Il buon andamento sarebbe leso perché il pubblico funzionario,disponendo arbitrariamente della cosa,svolge un’attività amministrativa non rispondente alle finalità proprie dell’ente pubblico; e che l’imparzialità sarebbe lesa perché l’agente,sfruttando la sua posizione, avvantaggia illecitamente se stesso o altro privato .Il possesso, indicato nell'articolo 314, primo comma, deve essere inteso in modo diverso rispetto al possesso privatistico. Il possesso privatistico, infatti, presuppone l’ animus possidendi da parte di colui che esercita sul bene una situazione di fatto simile a quella del proprietario. Nel possesso penalistico si presuppone che il possessore diventi tale solo dopo che il bene sia uscito dalla sorveglianza del proprietario. Il concetto di possesso nel peculato deve essere dato non solo dalla disponibilità materiale della cosa, ma anche nella semplice disponibilità giuridica. A tal proposito vi sono diverse pronunce della Suprema Corte. Il peculato è un reato istantaneo. Nella reato di peculato, infatti, il momento consumativo e quello di perfezionamento coincidono. Tale impostazione è stata confermata dai giudici di piazza Cavour con una sentenza del 2003. La Suprema Corte ha precisato sull'istantaneità del reato di peculato, il quale si consuma nel momento in cui l’ agente, per ragioni d'ufficio, entra in possesso del bene altrui. Il peculato ordinario,invece, si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica l’ appropriazione del denaro o della cosa. E’controverso se l’appropriazione di cose fungibili integri il peculato prima della scadenza del rendiconto. C’è da chiedersi cosa accada qualora il pubblico ufficiale riesca a coprire l’ammanco prima della scadenza? Risponderà per il reato di peculato? Sul punto la giurisprudenza è unanime, con una parte della dottrina, nel ritenere che il reato sussista perché l’agente ha l’obbligo di rispondere, delle somme ricevute,in ogni momento. Dunque non è rilevante la scadenza del termine per il rendiconto. Una parte della dottrina , invece, sostiene che prima della scadenza del termine per il rendiconto il reato non si consuma. Nella formulazione vigente del diritto di peculato il dolo è generico. Il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa, in una prospettiva di vantaggio personale. Nel senso del dolo generico e orientata anche la giurisprudenza. I giudici infatti escludono che la volontà colpevole abbracci il danno patrimoniale alla pubblica amministrazione come ulteriore contenuto del dolo. Dottrina e giurisprudenza ritengono, inoltre, ammissibile il tentativo nel peculato.