martedì 12 gennaio 2010

Contratti Atipici: La Concessione di Vendita

La Corte di cassazione , in una recente pronuncia, si è soffermata sul contratto di concessione di vendita . I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato , nella sentenza n. 20106 del 18 settembre 2009, come tale contratto ricalchi , in pieno, il concetto di atipicità espresso dal legislatore nell’articolo 1322 del codice civile.Il contratto,in esame, si caratterizza per la complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale,in un contratto - quadro o normativo. Da un lato vi è l'obbligo,per la parte contraente,di stipulare singoli contratti di compravendita; dall'altra parte vi è l' obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti,alle condizioni fissate nell'accordo iniziale. La dottrina, sia prevalente che minoritaria, ha da sempre associato la concessione di vendita a forme contrattuali tipiche. Una parte della dottrina, infatti, riconduce la concessione di vendita al contratto di agenzia ( su tutti Ghezzi ). Tale tesi era stata in passato sostenuta anche da alcune pronunce della Suprema Corte (su tutte Cass. 22 gennaio 1968,n. 176.) La Cassazione riteneva che:” il contratto di agenzia altro non fosse che un rapporto giuridico in virtù del quale l’agente per effetto di un incarico stabilmente assunto, si impegna a promuovere , verso corrispettivo, la conclusione di affari tra il proponente e i terzi nell’ambito di una determinata zona”. Altri autori,invece, considerano la concessione di vendita come una forma di somministrazione ( su tutti Saracini.). Gli ermellini,nella loro recente pronuncia, hanno ritenuto ,che la concessione di vendita si distingua dai contratti indicati dalla dottrina sia per la funzione sia per la struttura economica. I giudici di piazza Cavour hanno,in particolare modo , delineato la distinzione rispetto al contratto di agenzia. In conclusione il contratto di concessione di vendita esclude l’elemento di collaborazione tra le parti contraenti. La collaborazione , nel contratto di agenzia, risulta essere elemento rilevante ed è proprio tale elemento a contraddistinguerlo anche rispetto ad altri contratti tipici (somministrazione,mediazione).