venerdì 30 ottobre 2009

Il Sale and Lease Back

Il sale and lease – back ( o leasing di ritorno) è lo strumento mediante il quale un’impresa commerciale o industriale (lesse) vende un bene ad una società di leasing. La società di leasing, infatti, darà il bene in leasing (locazione finanziaria) al venditore stesso. Il venditore, da questa operazione, otterrà diversi vantaggi: 1) liquidità; 2) conserverà la disponibilità del bene. Il bene, quindi, potrà essere riacquistato pagando i canoni ed esercitando alla scadenza la relativa opzione (patto di riscatto). Dottrina e giurisprudenza sollevano dubbi sulla liceità del citato istituto, discutendo sull’eventualità che il sale and lease – back possa essere utilizzato per eludere il divieto di patto commissorio. L’ ipotesi, appena citata, è ravvisabile qualora via sia una sproporzione tra il valore (elevato) del bene venduto ed il prezzo (esiguo) pagato dalla società di leasing al venditore. I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato, nella sentenza n. 6969/2007, l’autonomia strutturale e funzionale del sale and lease back, il quale è un contratto d’impresa. Il giudice dovrà, dunque, accertarsi se il lease back sia stato impiegato per eludere il divieto di patto commissorio, con conseguente nullità per frode alla legge. Taluni autori ritengono, invece, che possa trattarsi di una operazione concretatesi nella necessità di concedere un mutuo garantito dal trasferimento della proprietà di un bene appartenente all’impresa. La garanzia impropria,infatti, viola il divieto di patto commissorio . Parte della dottrina ritiene che il sale and lease – back non è una vendita a scopo di garanzia , ma bensì una vendita a scopo di leasing . La c.d. vendita di ritorno, infatti, non si risolverà con l’intero pagamento dei canoni di leasing. L’ impresa per divenire nuovamente proprietario del bene,originariamente alienato, dovrà esercitare il diritto di opzione pagando il prezzo residuo pattuito. Il prezzo residuo verrà stabilito attraverso una relazione di stima dei canoni. In caso di scopo di garanzia l’atto può essere considerato valido, solo se sussiste un corretto rapporto ed un giusto equilibrio tra: 1) il valore del bene venduto; 2) prezzo versato e prezzo fissato per il diritto d’opzione. La Suprema Corte , in passato, ha dichiarato l’illegittimità delle alienazioni in garanzia sottoposte, non soltanto a condizione sospensiva, ma anche in via risolutiva come nel caso del lease-back