venerdì 25 marzo 2011

La vendita mista a donazione : contratto misto o negozio indiretto?

Il contratto misto è il contratto nel quale si fondono i singoli elementi causali delle fattispecie contrattuali utilizzate. La fusione di tali elementi , difatti, realizza un interesse unitario sul piano pratico ed economico. Un classico esempio di contratto misto è la vendita mista a donazione . Tale fattispecie contrattuale,secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, non è un'autonoma categoria negoziale,ma rientra tra i c.d. Contratti innominati. La commistione , di più cause, pone il problema di quale sia la disciplina legale da applicare. La dottrina,pertanto ,propone due criteri: 1)assorbimento; 2) combinazione. Il criterio dell' assorbimento applica la disciplina legale del tipo principale. il criterio della combinazione,invece,combina ciascun elemento contrattuale, il quale deve essere disciplinato dalle regole del tipo cui l'elemento appartiene.
La Corte di Cassazione ha,di recente, sovvertito l' orientamento che inquadrava la vendita mista a donazione nell'ambito dei contratti misti,caratterizzata per le cause concorrenti della vendita e della donazione.
La vendita mista a donazione è un'alienazione in cui l'alienante cede il bene per un corrispettivo inferiore al suo valore di mercato. L'intento dell'alienante è,infatti, di realizzare a favore della controparte una parziale attribuzione gratuita. In taluni casi può anche accadere che l'alienatario corrisponda un prezzo superiore ,rispetto al valore di mercato,per arricchire l'alienante. I giudici di piazza Cavour,con la sentenza del 17 novembre 2010,n. 23215, hanno evidenziato come, a loro giudizio, la vendita mista a donazione sia riconducibile al negozio indiretto. Il negozio tipico,difatti, verrebbe utilizzato per realizzare uno scopo ulteriore o diverso dal negozio realmente posto in essere. Nella vendita mista a donazione,valutandola come contratto misto, trova applicazione la disciplina del contratto prevalente (criterio assorbimento); valutandola,invece, come negozio indiretto trova applicazione la disciplina del negozio effettivamente adottato. La causa del contratto,secondo la Suprema Corte, ha natura onerosa,ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha lo scopo di raggiungere in via indiretta una finalità ulteriore. Tuttavia tale valutazione non sembra trovare alcun riscontro da parte della dottrina e nemmeno in precendenti pronunce giurisprudenziali.